CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie
Art. 15
In vigore dal 13 apr 1961
Al farmacista che presta servizio notturno a porte aperte, va corrisposta, per le prime 8 ore, la normale retribuzione mensile con la maggiorazione del 10% sugli elementi fissi a) e b) di cui all'. Le ore eccedenti sono compensate come lavoro straordinario nella misura e con le stesse modalità dell'orario diurno (vedi ), ma con la maggiorazione del 20% anziché del 15%.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-15