CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie
Art. 14
In vigore dal 13 apr 1961
Il servizio notturno può essere compiuto a porte chiuse o a porte aperte.
Il servizio notturno a porte chiuse viene considerato come servizio di guardia durante il quale il lavoratore, presente in farmacia, deve limitarsi ad evadere le richieste di eventuali clienti e ad effettuare i rimpiazzi delle preparazioni predisposte, da lui usate.
Tale servizio viene globalmente ricompensato con il 40% della retribuzione giornaliera fissata per il servizio diurno e restano di spettanza del lavoratore i diritti fissi di chiamata.
Per quelle località in cui il servizio di guardia. di cui sopra venga espletato per un periodo superiore ad una settimana al mese, detto servizio viene globalmente compensato con il 20% della retribuzione giornaliera fissata per il servizio diurno, con esclusione dei diritti di chiamata.
Nel caso che il farmacista di guardia sia alloggiato fuori della farmacia, tale servizio viene compensato globalmente con il 10% della retribuzione giornaliera fissata per il servizio diurno e restano di spettanza del lavoratore i diritti fissi di chiamata.
Qualora il datore di lavoro richieda al lavoratore, durante il servizio di guardia, delle prestazioni non attinenti al servizio di guardia stesso, come sopra precisato, le ore impiegate per tale lavoro extra vanno calcolate di volta in volta e compensate con la normale retribuzione oraria giornaliera maggiorata del 100%.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-14