CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 12

In vigore dal 13 apr 1961
La retribuzione oraria, si ricava dividendo per 25 e successivamente per 8 la parte di retribuzione mensile sotto indicata: a) stipendio (minimo contrattuale ed eventuale eccedenza, aumenti periodici di anzianità, aumenti di merito); b) indennità di contingenza (i direttori e collaboratori debbono percepire l'indennità di contingenza spettante alla categoria A del settore commercio; eventuali altre provvidenze, legate alla categoria A del commercio e non contemplate nel presente contratto nazionale o negli accordi integrativi provinciali, non avranno valore). Il pagamento del lavoro straordinario va effettuato unitamente a quello delle altre competenze mensili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-12

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