CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 13

In vigore dal 13 apr 1961
Il farmacista lavoratore può anche prestare la sua opera in ore notturne. Per determinare la durata dell'orario notturno si fa riferimento alle disposizioni vigenti localmente per decreto prefettizio. Anche in tal caso, il farmacista deve osservare il normale orario di lavoro di 8 ore come stabilito per il servizio diurno all'. Al farmacista che presta servizio notturno spettano anche le feste intersettimanali previste dalla legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-13

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