CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 9

In vigore dal 13 apr 1961
In caso di infortunio o di malattia il periodo di prova si interrompe e può essere completato, qualora il lavoratore possa riprendere il servizio entro 15 giorni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo