CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie
Art. 9
In vigore dal 13 apr 1961
In caso di infortunio o di malattia il periodo di prova si interrompe e può essere completato, qualora il lavoratore possa riprendere il servizio entro 15 giorni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-9