CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 5

In vigore dal 13 apr 1961
L'assunzione del farmacista può essere fatta per un periodo di prova, la cui durata massima non deve superare i termini qui appresso indicati: a) per il direttore tecnico responsabile che risponda della completa gestione tecnico-amministrativa della farmacia, giorni 90; b) per il direttore tecnico-responsabile, giorni 60; c) per il collaboratore, giorni 45.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo