CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie
Art. 5
In vigore dal 13 apr 1961
L'assunzione del farmacista può essere fatta per un periodo di prova, la cui durata massima non deve superare i termini qui appresso indicati:
a) per il direttore tecnico responsabile che risponda della completa gestione tecnico-amministrativa della farmacia, giorni 90;
b) per il direttore tecnico-responsabile, giorni 60;
c) per il collaboratore, giorni 45.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-5