CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie
Art. 1
In vigore dal 13 apr 1961
CONTRATTO NAZIONALE NORMATIVO DI LAVORO DEL 1 GENNAIO 1955 PER IL PERSONALE LAUREATO E DIPLOMATO DELLE FARMACIE
Il giorno 1 gennaio 1955.
nella sede della Federazione Ordini Farmacisti Italiani, via Gian Battista Vico n. 1, Roma,
tra
il Sindacato nazionale farmacisti non proprietari e addetti di farmacia, aderente alla Confederazione generale italiana del lavoro, rappresentato dal segretario nazionale dott. Vinicio Azzerlini;
il Sindacato italiano farmacisti non proprietari, aderente alla Confederazione italiana sindacati lavoratori, rappresentato dal segretario nazionale dott. Settimio Formentini;
la Federazione nazionale sindacati farmacisti non proprietari, Ospedalieri e Dipendenti da Enti, rappresentata dal segretario nazionale dott. Francesco Salomone,
da una parte,
e la Federazione nazionale sindacale proprietari di farmacia, rappresentata dal presidente, dott. G. Cesare Torresi e dai dottori Ettore Cicconetti, Luciano Gastaldi, Ugo Florio;
la Associazione nazionale proprietari di farmacia non farmacisti, rappresentata dal presidente, dott. Guido Adanti,
dall'altra parte,
sotto gli auspici della Federazione Ordini Farmacisti Italiani, rappresentata dal presidente, dott. Carmelo Bertello, e dal consigliere dott. Renato Binni; è stato modificato, nel presente testo, il Contratto nazionale di lavoro per il personale laureato e diplomato delle farmacie, già stipulato l'11 ottobre 1949.
Il presente Contratto nazionale di lavoro vale per tutto il territorio nazionale e disciplina i rapporti di lavoro fra proprietari di farmacia e i farmacisti dipendenti, iscritti negli albi professionali.
Tale Contratto, sostituisce ed assorbe, per quanto da esso regolato, tutte le norme eventualmente già esistenti, sia per precedenti pattuizioni contrattuali, intercorse nazionalmente o provincialmente, sia per usi e consuetudini locali, fermi restando quei contratti che contengono condizioni di migliore favore e che si intendono mantenuti e fatti salvi, senza escludere quelle pattuizioni a carattere compensativo che possono essere inserite nei contratti integrativi provinciali.
Per quanto non previsto nel presente Contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
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Il personale cui il presente contratto si riferisce costituisce un'unica categoria di lavoratori professionisti distinta nelle seguenti qualifiche:
a) direttore tecnico responsabile;
b) collaboratore.
Qualora il direttore tecnico responsabile risponda della completa gestione tecnico-amministrativa della farmacia, fruirà di una maggiorazione del 10% sullo stipendio base.
La qualifica del farmacista assunto deve risultare dal documento di assunzione di cui all'. Eventuali successive variazioni di qualifica devono risultare da documento scritto in triplice esemplare da essere distribuito secondo quanto fissato dal documento di assunzione. In mancanza di quanto sopra, può far fede il certificato prefettizio.
Le qualifiche suddette sono comuni tanto al personale di sesso maschile, che a quello di sesso femminile, intendendosi a tutti gli effetti il trattamento del secondo, pari a quello del primo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-1