CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 4

In vigore dal 13 apr 1961
All'atto dell'assunzione, il proprietario di farmacia dovrà confermare l'assunzione stessa con un documento scritto. Sottoscrivendo il predetto documento, le parti si impegnano al rispetto di quanto in esso contenuto e ad attenersi, a tutti gli effetti, alle norme stabilite dal presente Contratto e da quelli integrativi regionali o provinciali, nonché a tutte le loro eventuali, successive modificazioni, che dovessero essere concordate in avvenire tra le organizzazioni stipulanti. I tre esemplari del documento devono essere così distribuiti: una copia al proprietario della farmacia; una copia al prestatore d'opera; una copia all'Ordine dei farmacisti che provvederà, a sua volta, a trasmettere copia conforme alle organizzazioni sindacali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-4

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