CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 3

In vigore dal 13 apr 1961
Qualora e fino a quando la legge non disponga diversamente, i proprietari di farmacia, per le richieste di assunzione del personale, devono rivolgersi alle Organizzazioni sindacali dei collaboratori ed, in assenza di queste, all'Ordine dei farmacisti. I proprietari di farmacia hanno facoltà di scelta del nominativo, negli elenchi loro proposti. È consentita l'assunzione diretta, qualora gli organi suddetti non abbiano disoccupati disponibili, ed anche in caso di urgenza. All'atto dell'assunzione, il farmacista deve produrre i seguenti documenti: a) certificato d'iscrizione all'albo professionale di data non anteriore a tre mesi; b) curriculum professionale documentato con certificati di servizio delle eventuali precedenti prestazioni; c) documento di riconoscimento; d) libretto di iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, qualora l'interessato ne sia provvisto per precedente rapporto di lavoro; e) certificato penale di data non anteriore a tre mesi, se richiesto; f) certificato d'idoneità fisica come prescritto. Il lavoratore è tenuto a dichiarate all'azienda il suo domicilio ed a notificare i successivi mutamenti, nonché a consegnare, dopo l'assunzione, lo stato di famiglia (se capo di famiglia) e gli altri documenti, onde beneficiare degli assegni familiari.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-3

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