CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie
Art. 3
In vigore dal 13 apr 1961
Qualora e fino a quando la legge non disponga diversamente, i proprietari di farmacia, per le richieste di assunzione del personale, devono rivolgersi alle Organizzazioni sindacali dei collaboratori ed, in assenza di queste, all'Ordine dei farmacisti.
I proprietari di farmacia hanno facoltà di scelta del nominativo, negli elenchi loro proposti.
È consentita l'assunzione diretta, qualora gli organi suddetti non abbiano disoccupati disponibili, ed anche in caso di urgenza.
All'atto dell'assunzione, il farmacista deve produrre i seguenti documenti:
a) certificato d'iscrizione all'albo professionale di data non anteriore a tre mesi;
b) curriculum professionale documentato con certificati di servizio delle eventuali precedenti prestazioni;
c) documento di riconoscimento;
d) libretto di iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, qualora l'interessato ne sia provvisto per precedente rapporto di lavoro;
e) certificato penale di data non anteriore a tre mesi, se richiesto;
f) certificato d'idoneità fisica come prescritto.
Il lavoratore è tenuto a dichiarate all'azienda il suo domicilio ed a notificare i successivi mutamenti, nonché a consegnare, dopo l'assunzione, lo stato di famiglia (se capo di famiglia) e gli altri documenti, onde beneficiare degli assegni familiari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-3