CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 2

In vigore dal 13 apr 1961
L'assunzione del personale viene effettuata secondo le norme di legge sulla disciplina della domanda e della offerta di lavoro, in quanto applicabili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-2

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