Art. 9

In vigore dal 1 gen 1961
Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione del "diritto" di cui all' affluiranno ad un apposito capitolo che viene istituito - per memoria - nello stato di previsione delle entrate, per l'esercizio finanziario 1960-61, avente la seguente denominazione: "diritto per traffico di perfezionamento della Comunità Economica Europea, dovuto su i prodotti di origine non comunitaria quando siano impiegati, in regime di temporanea importazione, per la fabbricazione di prodotti esportati verso altri Paesi membri della Comunità Europea, con emissione di certificato di circolazione". Detto capitolo viene assegnato al capo II del quarto di classificazione delle entrate. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-24;1587#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo