Art. 3

In vigore dal 12 feb 1970
Per le merci esportate, che siano state ottenute in Italia con impiego parziale o totale di prodotti non comunitari in regime di temporanea importazione, il rilascio del certificato di circolazione, di cui al precedente , è subordinato al pagamento di un "diritto per traffico di perfezionamento della Comunità Economica Europea", in conformità con quanto stabilito dalla Commissione della Comunità Economica Europea, con Decisione del 28 giugno 1960, riprodotta in allegato al presente decreto; tale diritto è sostitutivo dei dazi e delle tasse di effetto equivalente indicati all', punto I del Trattato, ai soli fini della esportazione -- in regime comunitario - delle merci di che trattasi.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 30 dicembre 1969, n. 1132 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Salvo quanto diversamente disposto nei successivi articoli l'aliquota del diritto per traffico di perfezionamento di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587, e' stabilita nella misura del 75% per il periodo 1 gennaio 1966-30 giugno 1967, dell'85% per il periodo 1 luglio 1967-30 giugno 1968, del 100% per il periodo 1 luglio 1968-30 settembre 1968 in conformita' delle decisioni della commissione della Comunita' economica europea 21 dicembre 1965, 26 giugno 1967 e della decisione della commissione delle Comunita' europee del 28 giugno 1968".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-24;1587#art-3

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