Art. 6
In vigore dal 1 gen 1961
La data da prendersi in considerazione, ai fini della applicazione del "diritto per traffico di perfezionamento della Comunità Economica Europea", è quella, nella quale viene accettata dalla Dogana la dichiarazione per la riesportazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-24;1587#art-6