Art. 5
In vigore dal 1 gen 1961
La base imponibile, ai fini dell'applicazione del "diritto per traffico di perfezionamento della Comunità Economica Europea", è costituita dal valore in dogana dei prodotti non comunitari di cui all', accertato, in conformità degli articoli 18 e seguenti delle Disposizioni preliminari alla Tariffa dei dazi doganali, all'atto della loro ammissione alla temporanea importazione e ragguagliato alla quantità dei prodotti stessi che, secondo la specie, sono stati impiegati nella fabbricazione delle merci presentate per l'esportazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-24;1587#art-5