Art. 4

In vigore dal 12 feb 1970
1. L'aliquota del "diritto per traffico di perfezionamento" è stabilita in base ad una percentuale, periodicamente determinata, del dazio iscritto nella tariffa doganale comune, alla voce sotto la quale vanno classificati i prodotti non comunitari impiegati - in regime di temporanea importazione - nella fabbricazione delle merci esportate, ovvero nella tariffa nazionale armonizzata quando tali prodotti non comunitari sono tra quelli previsti dal Trattato istitutivo della Comunità Europea Carbone Acciaio. 2. Per il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre 1961, tale aliquota è stabilita nel 25% della quantità daziaria, che, secondo le specie dei prodotti non comunitari da tassarsi, è iscritta nella Tariffa comune o in quella nazionale armonizzata di cui al comma precedente.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 18 gennaio 1962, n. 45 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A partire dal 1 gennaio 1962 l'aliquota del diritto per traffico di perfezionamento, di cui al comma secondo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica, del 24 dicembre 1960, n. 1587, e' stabilita nel 35% della quotita' daziaria che, secondo la specie dei prodotti non comunitari da tassarsi, e' iscritta nella Tariffa doganale comune o, per i prodotti rientranti nella competenza della Comunita' Europea Carbone e Acciaio, nella tariffa doganale armonizzata della Repubblica italiana".
  • Il D.P.R. 30 dicembre 1969, n. 1132 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Salvo quanto diversamente disposto nei successivi articoli l'aliquota del diritto per traffico di perfezionamento di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587, e' stabilita nella misura del 75% per il periodo 1 gennaio 1966-30 giugno 1967, dell'85% per il periodo 1 luglio 1967-30 giugno 1968, del 100% per il periodo 1 luglio 1968-30 settembre 1968 in conformita' delle decisioni della commissione della Comunita' economica europea 21 dicembre 1965, 26 giugno 1967 e della decisione della commissione delle Comunita' europee del 28 giugno 1968".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-24;1587#art-4

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