Art. 7
In vigore dal 1 gen 1961
In applicazione di quanto previsto dalla Decisione della Commissione della Comunità Economica Europea in data 28 giugno 1960, a partire dal 1 gennaio 1961 e fino a tutto il 31 dicembre 1961 la componente daziaria delle aliquote di restituzione stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1955, n. 367, e dal decreto del Presidente della, Repubblica 9 ottobre 1957, n. 1167, in applicazione della legge 10 marzo 1955, n. 103, prorogata con legge 18 marzo 1958, n. 281, è ridotta del 25%, nei confronti dei prodotti dell'industria meccanica da essa previsti quando siano esportati con rilascio del certificato di circolazione di cui all', verso gli altri Paesi della Comunità Economica Europea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-24;1587#art-7