Art. 10
In vigore dal 1 gen 1961
Il presente decreto entra in vigore a partire dal 1 gennaio 1961.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI SEGNI - TAVIANI - PELLA - RUMOR - COLOMBO - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 151. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-24;1587#art-10