Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952

Art. 32

VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO

In vigore dal 24 dic 1960
L'operaio non può rifiutarsi alle visite di inventario e di controllo personale che venissero effettuate per ordine della Direzione dell'azienda.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1450#art-cid-32

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