Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952
Art. 28
PERMESSI DI ENTRATA E USCITA
In vigore dal 24 dic 1960
Durante le ore di lavoro l'operaio non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza speciale permesso della Direzione. Salvo speciale permesso della Direzione non è consentito agli operai di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dall'operaio alla Direzione, od a chi per essa, nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.
Il permesso ottenuto per l'uscita entro la prima, ora non dà diritto alla retribuzione per la prestazione data.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1450#art-cid-28