Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952
Art. 23
TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITA
In vigore dal 24 dic 1960
Per la tutela dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme al trattamento economico e alle disposizioni particolari e varie delle vigenti leggi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1450#art-cid-23