Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952

Art. 20

FERIE

In vigore dal 24 dic 1960
L'operaio che ha un'anzianità, di servizio di dodici mesi consecutivi presso la stessa ditta ha diritto ad un periodo di ferie compensato con la normale retribuzione (minimo contrattuale, più eventuale superminimo, più contingenza per i lavoranti ad economia, e media di guadagno delle ultime due quattordicine o quattro settimane più indennità di contingenza, per i cottimisti) nella misura di: giorni 12 (ore 96): dal 1° all'ottavo anno compiuto di anzianità; giorni 14 (ore 112): oltre l'ottavo anno compiuto di anzianità. Il diritto alle ferie per ciascun anno feriale si intende maturato quando sia trascorso un anno dall'epoca in cui fu maturato il diritto alle ferie per l'anno precedente. Il periodo feriale deve avere normalmente un carattere continuativo salvo diverso accordo tra le parti interessate. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo de esigenze del lavoro, contemporaneamente per stabilimento, per reparto, per scaglione o individualmente. In caso di ferie collettive, all'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere, spetterà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestato. In caso di licenziamento o di dimissioni qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, gli spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di servizio prestati. Per l'eventuale frazione di mese superiore a quindici giorni spetterà all'operaio medesimo il godimento di un dodicesimo delle ferie stesse. Le festività infrasettimanali o nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico in quanto dovuto, senza prolungamento dei periodo feriale. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia alle ferie, salvo le deroghe previste dal secondo comma dell' dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946 in base alle quali, perdurando la situazione prevista da detto accordo, è consentita la possibilità di suddividere in due periodi nell'anno il godimento delle ferie ovvero di sostituirne il godimento, fino alla metà, corrispondendo una giornata di retribuzione calcolata nella misura sopra indicata per ogni giorno di ferie non godute.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1450#art-cid-20

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