Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952
Art. 25
TRASFERTE
In vigore dal 24 dic 1960
All'operaio inviato dall'azienda in servizio fuori comune devono essere rimborsate le spese di viaggio, mentre quelle di vitto e del pernottamento, solo nel caso di dimostrata necessità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1450#art-cid-25