Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952

Art. 25

TRASFERTE

In vigore dal 24 dic 1960
All'operaio inviato dall'azienda in servizio fuori comune devono essere rimborsate le spese di viaggio, mentre quelle di vitto e del pernottamento, solo nel caso di dimostrata necessità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1450#art-cid-25

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