Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952

Art. 30

ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI

In vigore dal 24 dic 1960
Per gli operai chiamati a ricoprire cariche direttive di Segretari comunali, provinciali, regionali o nazionali nelle organizzazioni dei lavoratori le quali ne facciano espressa richiesta alla Direzione dell'azienda, il rapporto di lavoro verrà sospeso fino ad un massimo di due anni, con la sola conservazione del posto senza, peraltro, che tale periodo di sospensione sia computato ad alcun effetto contrattuale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1450#art-cid-30

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