Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952
Art. 35
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In vigore dal 24 dic 1960
Qualsiasi infrazione dell'operaio al presente contratto potrà essere punita a seconda della gravità delle mancanze:
a) con richiamo verbale o scritto;
b) con la multa fino all'importo di tre ore di retribuzione ivi compresa la contingenza;
c) con la sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
d) con il licenziamento ai sensi dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1450#art-cid-35