Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952
Art. 39
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO
In vigore dal 24 dic 1960
All'operaio licenziato non ai sensi dei comma B) dell' per ogni anno compiuto di anzianità ininterrotta di servizio presso la stessa azienda, l'indennità di licenziamento verrà corrisposta:
1) per l'anzianità di servizio maturata fino al 31 dicembre 1951 nella misura e con l'anzianità massima prevista dai contratti di lavoro precedenti;
2) per l'anzianità di servizio maturata successivamente al 1 gennaio 1952 nella misura di:
a) 4 giorni (32 ore) per ciascuno dei primi due anni compiuti;
b) 6 giorni (48 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il secondo e fino al quinto compiuto;
c) 7 giorni (50 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il quinto e sino ai dodicesimo compiuto;
d) 9 giorni (72 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il dodicesimo e sino al diciottesimo compiuto;
e) 12 giorni (96 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il 180 anno compiuto.
Per il riconoscimento di tali nuove misure non si terrà conto dell'anzianità di servizio maturata sino al 31 dicembre 1951.
Trascorso il primo anno di anzianità ininterrotta di servizio presso l'azienda le trazioni di anno si computeranno in dodicesimi con l'esclusione della frazione di mese.
L'indennità di cui al presente articolo è calcolata sulla paga di fatto e indennità di contingenza. Per gli operai normalmente retribuiti a cottimo la paga base sarà maggiorata della percentuale minima garantiti di cottimo di cui all'.
L'indennità di contingenza è computata per il calcolo dell'indennità di licenziamento a partire dal 1 gennaio 1945 e comunque per un periodo non inferiore agli ultimi dieci anni o per l'eventuale minore periodo di servizio prestato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1450#art-cid-39