Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952

Art. 42

TRASFORMAZIONE, TRAPASSO, CESSAZIONE E FALLIMENTO DELL'AZIENDA

In vigore dal 24 dic 1960
In caso di cessione, trapasso o trasformazione della azienda l'operaio che resta alle dipendenze della ditta subentrante conserva tutti i diritti acquisiti presso la ditta uscente, qualora non venga liquidate di tutto quanto gli compete. Se il licenziamento è causato da fallimento o da cessazione dell'azienda, l'operaio conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso ed alla indennità di anzianità nonché alle eventuali altre spettanze derivanti dalla presente regolamentazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1450#art-cid-42

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