Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952
Art. 47
CERTIFICATO DI LAVORO
In vigore dal 24 dic 1960
Ai sensi dell'art. 2124 del C. C. l'azienda dovrà rilasciare all'operaio - all'atto della cessazione del rapporto di lavoro qualunque ne sia la causa e semprecchè non sia in possesso del libretto di lavoro - un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale l'operaio e stato occupato alle dipendenze dell'azienda stessa e le mansioni da esso esercitate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1450#art-cid-47