Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952
Art. 48
RECLAMI E CONTROVERSIE
In vigore dal 24 dic 1960
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del contratto stesso, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda tramite la Commissione Interna, verranno sottoposte all'esame delle competenti organizzazioni degli industriali e del lavoratori, fermo restando in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sull'interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni stipulanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1450#art-cid-48