Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952

Art. 52

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

In vigore dal 24 dic 1960
Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti si danno atto che col presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli all'operaio, vigenti presso le singole aziende all'entrata in vigore del presente contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1450#art-cid-52

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