Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952
Art. 54
DECORRENZA E DURATA
In vigore dal 24 dic 1960
Il presente contratto collettivo di lavoro ha decorrenza dal 1 aprile 1952 con validità di due anni e si intende tacitamente rinnovato per eguale periodo di tempo qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1450#art-cid-54