Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952
Art. 46
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
In vigore dal 24 dic 1960
Cessato il rapporto di lavoro l'azienda consegnerà all'operaio che ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro, la tessera di assicurazione ed ogni altro documento di pertinenza dell'interessato, semprechè non ne sia impedita da ragioni indipendenti dalla sua volontà.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1450#art-cid-46