Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952
Art. 37
LICENZIAMENTO PER MANCANZE
In vigore dal 24 dic 1960
A) Licenziamento senza preavviso e con indennità di anzianità, come in caso di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l'operaio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell' (Multe e sospensioni) non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a, cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
b) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
c) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
d) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio;
e) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell' (Multe e sospensioni) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso .
B) Licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l'operaio che provochi all'azienda grave documento morale o materiale o che compia in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) furto;
c) trafugamento di schizzi, disegni, modelli, utensili ed altri oggetti o documenti;
d) danneggiamento volontario al materiale di lavorazione o alle macchine:
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla, incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) rissa nei reparti di lavorazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1450#art-cid-37