Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952
Art. 29
ASSENZE
In vigore dal 24 dic 1960
Tutte le assenze devono essere giustificate Ogni assenza non giustificata e non per messa potrà essere punita con una multa non superiore al 20% di quanto il lavoratore avrebbe percepito, per le ore di mancata prestazione di lavoro.
Le giustificazioni devono essere presentate nel mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo comprovati motivi di impedimento.
Sarà considerato dimissionario l'operaio che, senza giustificato motivo, sia assente per quattro giorni consecutivi, o per quattro volte in un anno nei giorni seguenti i festivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1450#art-cid-29