Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952
Art. 27
DISCIPLINA AZIENDALE
In vigore dal 24 dic 1960
Nell'esecuzione del lavoro l'operaio è tenuto ad osservare le istruzioni ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza.
L'azienda porterà a conoscenza dell'operaio le persone dalle quali dipende ed alle quali rivolgersi in caso di necessità.
In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro lo operaio dipende dai suoi superiori, come previsto dall'organizzazione interna aziendale.
L'operaio deve osservare rapporti di urbanità e di subordinazione verso i superiori nonché di cordialità verso i compagni di lavoro.
Sarà cura dei superiori improntare i rapporti con i dipendenti a sensi di urbanità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1450#art-cid-27