CCNL 2 maggio 1957 per i diregenti di aziende comerciali
Art. 15
TRATTAMENTO IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 24 dic 1960
L'indennità di anzianità spetta al dirigente anche in caso di dimissioni, nelle seguenti misure:
a) riduzione del 50% per coloro che abbiano una anzianità di servizio fino a cinque anni;
b) riduzione del 25% per coloro che abbiano una anzianità di servizio da cinque a dieci anni;
c) corresponsione grave in caso di anzianità oltre i dieci anni di servizio.
Il diritto alle indennità di quiescenza in caso di dimissioni maturerà soltanto dopo il compimento del secondo anno di servizio presso l'azienda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1448#art-cmp-15