CCNL 2 maggio 1957 per i diregenti di aziende comerciali

Art. 17

PREVIDENZA INTEGRATIVA

In vigore dal 24 dic 1960
A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è istituito un trattamento di previdenza integrativo dell'assicurazione obbligatoria INPS, mediante un contribuito mensile nella misura dell'8% (otto per cento) a carico dell'azienda, e nella misura del 4% (quattro per cento) a carico del dirigente, riferito al complesso degli elementi della retribuzione fino al limite di 1.300.000 (un milione e trecentomila) lire annue. L'accantonamento di cui al comma precedente sarà effettuato con le modalità stabilite negli appositi contratti collettivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1448#art-cmp-17

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