CCNL 2 maggio 1957 per i diregenti di aziende comerciali
Art. 12
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
In vigore dal 24 dic 1960
Agli effetti della risoluzione del rapporto di impiego, ove non sussistano gli estremi per la rescissione in tronco, dovranno osservarsi, con le modalità stabilite dalla legge, i seguenti termini di preavviso:
- superato l'eventuale periodo di prova e fino a due anni compiuti di anzianità di servizio presso la azienda: mesi due;
- oltre due anni e fino a sei anni compiuti: mesi quattro;
- oltre sei anni e fino a nove anni compiuti: mesi sei;
- oltre nove anni e fino a quindici compiuti: mesi otto;
- oltre quindici anni: mesi nove.
In caso di inosservanza dei termini suddetti, è dovuta dalla parte inadempiente all'altra parte, per il periodo di mancato preavviso, un'indennità pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.
Qualora durante il periodo di preavviso, prestato in servizio, intervenissero nuovi accordi collettivi regolanti il trattamento economico, questi saranno applicati anche per la liquidazione dell'indennità dovuta per il mancato preavviso.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato agli effetti dei calcolo dell'indennità di anzianità.
Durante il periodo di preavviso non potrà farsi obbligo al dirigente uscente, senza il sino consenso, di prestare servizio alle dipendenze del dirigente di pari grado che lo dovrà sostituire.
È facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto sia all'inizio che nel corso di preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1448#art-cmp-12