CCNL 2 maggio 1957 per i diregenti di aziende comerciali

Art. 16

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In vigore dal 24 dic 1960
In caso di morte, oltre al trattamento di cui all'articolo 2122 del Codice Civile, compete agli aventi diritto quanto possa loro spettare per eventuali trattamenti previdenziali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1448#art-cmp-16

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