CCNL 2 maggio 1957 per i diregenti di aziende comerciali
Art. 13
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ
In vigore dal 24 dic 1960
Oltre al preavviso nella in misura stabilita dall'articolo precedente, il dirigente che abbia compiuto almeno un anno di ininterrotto servizio avrà diritto, in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro, ed ove non sussistano gli estremi del licenziamento in tronco, ad una indennità commisurata all'anzianità trascorsa in servizio nella seguente misura:
a) un mese l'anno per l'anzianità maturata alla data del quindici novembre 1948;
b) giorni quaranta l'anno per l'anzianità che decorre dal sedici novembre 1948.
L'indennità di cui al presente articolo deve calcolarsi sulla retribuzione a norma dell'art. 2121 Codice Civile, computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili e ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione delle gratifiche straordinarie e di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Se il dirigente è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, le indennità suddette sono determinate sulla media, degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente goduto dal dirigente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1448#art-cmp-13