CCNL 2 maggio 1957 per i diregenti di aziende comerciali

Art. 18

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

In vigore dal 24 dic 1960
Il presente contratto non modifica le condizioni di miglior favore derivanti al dirigente da accordi individuali, aziendali o da usi e consuetudini.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1448#art-cmp-18

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