Art. 18 · CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
CCNL 2 maggio 1957 per i diregenti di aziende comerciali

Art. 18

18 / 23

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

In vigore dal 24 dic 1960
Il presente contratto non modifica le condizioni di miglior favore derivanti al dirigente da accordi individuali, aziendali o da usi e consuetudini.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1448#art-cmp-18