CCNL 2 maggio 1957 per i diregenti di aziende comerciali
Art. 10
ASSISTENZA SANITARIA
In vigore dal 24 dic 1960
A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è istituito un Fondo di assistenza sanitaria mediante contributi mensili nella misura del 2% (due per cento) a carico dell'azienda e dell'1% (uno per cento) a carico del dirigente riferito al complesso degli elementi della retribuzione fino al limite di 1.300.000 (un milione e trecentomila) lire annue.
Il Fondo di assistenza sarà disciplinato da apposito regolamento che le parti concorderanno con separato contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1448#art-cmp-10