CCNL 2 maggio 1957 per i diregenti di aziende comerciali

Art. 5

TRATTAMENTO ECONOMICO

In vigore dal 24 dic 1960
I minimi contrattuali saranno fissati in contratti integrativi provinciali o regionali o aziendali (per aziende che abbiano almeno dieci dirigenti), stipulati da una parte dalle Associazioni aderenti alla Confederazione Generale italiana del Commercio e dall'altra dai Sindacati della Federazione Nazionale Dirigenti delle attività commerciali, ausiliarie, dei servizi e similari di pubblico interesse. La misura dell'indennità di contingenza sarà in ogni caso pari a quella degli impiegati delle aziende commerciali classificati in Categoria A. La retribuzione globale del dirigente, compresa la indennità di contingenza, non potrà essere inferiore alla retribuzione minima garantita dell'impiegato meglio retribuito appartenente alla stessa azienda e operante nella stessa località nella quale il dirigente presta servizio, e comunque non inferiore al minimo di tabella fissato nei contratti collettivi provinciali per gli impiegati di Cat. A. Restano comunque escluse da qualsiasi confronto o rapporto le retribuzioni dei produttori e dei viaggiatori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1448#art-cmp-5

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