CCNL 2 maggio 1957 per i diregenti di aziende comerciali

Art. 1

APPLICABILITÀ

In vigore dal 24 dic 1960
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 2 MAGGIO 1957 PER I DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI Addì 2 maggio 1957 in Roma tra la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO rappresentata per delega del suo Presidente dal Vice Presidente Comm. Vincenzo Aliotta assistito dal Capo dei Servizi Sindacali Dott. Manlio Lo Vecchio Musti e la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, AUSILIARIE, DEI SERVIZI E SIMILARI DI PUBBLICO INTERESSE rappresentata dal suo Presidente Cav. del Lavoro Mario Negri; visto il C.C.N.L. per i dirigenti di aziende commerciali del 18 novembre 1948, nonché i successivi accordi di rinnovo e modificativi del 15 maggio 1950, 15 marzo 1952, 16 dicembre 1952, 1 luglio 1953 e 16 febbraio 1957; ravvisata l'opportunità di coordinare in un "testo unico" le relative norme; riconfermata concordemente la necessità già riconosciuta nei precedenti contratti collettivi di lavoro per la categoria, che al dirigente di azienda commerciale sia in ogni caso assicurato, in considerazione della sua particolare responsabilità, un trattamento più favorevole di quello stabilito per gli impiegati della massima categoria dipendenti dall'azienda a cui il dirigente appartiene; si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina i rapporti di lavoro a tempo indeterminato - nonché, in quanto compatibile con le disposizioni del Codice Civile, i rapporti di lavoro a tempo determinato - fra le aziende commerciali e i dirigenti delle aziende stesse. . APPLICABILITÀ Agli effetti del presente contratto si considerano dirigenti di azienda commerciale coloro che siano muniti di mandato in forza del quale possono disporre della direttiva da imprimere agli affari aziendali, allo interno e nei rapporti con i terzi, con poteri bensì subordinati ma tuttavia di disposizione nell'andamento generale della azienda o di una parte autonoma di essa considerata come organismo unitario, sia dal lato tecnico che amministrativo, con diretta responsabilità verso il datore di lavoro o verso chi da esso delegato, e precisamente: a) gli institutori (ai sensi del Codice Civile vigente); b) i procuratori, i direttori, i condirettori, i vice direttori sia tecnici che amministrativi; c) l'altro personale con funzioni di carattere direttivo espressamente citato negli del R.D.L. 1 luglio 1926, n. 1130. Il presente contratto si applica ai dirigenti di aziende commerciali soci della Federazione Nazionale Dirigenti delle attività commerciali, ausiliarie, dei servizi e similari di pubblico interesse, stipulante.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1448#art-cmp-1

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