CCNL 2 maggio 1957 per i diregenti di aziende comerciali
Art. 4
PERIODO DI PROVA
In vigore dal 24 dic 1960
La eventuale determinazione del periodo di prova ai sensi e agli effetti dell'art. 2096 del C.C. potrà essere convenuta soltanto per il dirigente di nuova assunzione e per un periodo non superiore a mesi sei.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1448#art-cmp-4