CCNL 2 maggio 1957 per i diregenti di aziende comerciali
Art. 6
FERIE
In vigore dal 24 dic 1960
Il periodo di ferie spettante al dirigente ai sensi dell'art. 2109 del C.C. non potrà essere inferiore a 30 giorni.
Qualora eccezionali necessità dell'azienda non consentissero al dirigente il godimento totale o parziale del periodo di ferie, gli verrà corrisposta, per il periodo non goduto, una indennità pari alla retribuzione di fatto.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso della annata il dirigente ha diritto al pagamento delle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestati.
Qualora per esigenze aziendali e su richiesta della azienda il dirigente sia costretto ad interrompere le ferie, avrà diritto al rimborso delle spese derivanti da detta interruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1448#art-cmp-6