CCNL del 28 marzo 1958 Parte IIIParte TERZA

Art. 21

TUTELA DELLA MATERNITA

In vigore dal 22 dic 1960
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, salve le eccezioni previste dall' della legge 26 agosto 1950, n. 860. Esse non possono essere adibite al lavoro durante i tre mesi che precedono la data presunta del parto indicato nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga dopo tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante le otto settimane dopo il parto. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente le lavoratrici hanno diritto alla retribuzione intera per i primi tre mesi ed al 50% per i due mesi successivi, fatta deduzione di quanto percepiscono per atti di previdenza compiuti dall'azienda. Qualora il trattamento di legge (80% della retribuzione per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro) sia più favorevole di quello previsto dal contratto, la lavoratrice avrà diritto all'eventuale differenza tra i due trattamenti. Qualora durante i periodi considerati nel primo comma intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni contemplate per detto trattamento all' quando risultino più favorevoli alla lavoratrice, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-21-2

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