CCNL del 28 marzo 1958 Parte III›Parte TERZA
Art. 22
MALATTIA E INFORTUNIO
In vigore dal 22 dic 1960
In caso di interruzione del servizio dovuta, a malattia il lavoratore, non in prova, avrà diritto, alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi per anzianità ininterrotta di servizio come intermedio fino a cinque anni, di otto mesi oltre i cinque anni e di dieci mesi oltre i dodici anni, percependo nel primo caso l'intera retribuzione (paga mensile e contingenza) per i primi due mesi e metà di essa per gli altri quattro, la intera retribuzione come sopra per i primi tre mesi e meta per i successivi cinque mesi nel secondo caso, e l'intera retribuzione come sopra per i primi quattro mesi e metà per i successivi cinque mesi nel terzo caso.
L'anzidetto trattamento economico verrà corrisposto, in ogni caso con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali e assistenziali oppure per atti di previdenza compiuti dall'azienda.
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia dal medico di sua fiducia.
Qualora la malattia perduri oltre il termine sopraindicato è in facoltà del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondente al lavoratore quanto gli compete in base alla presente regolamentazione, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Analogamente nel caso in cui per il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra il lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potrà essere risolto, su richiesta del lavoratore, con la corresponsione della indennità di licenziamento di cui all'. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda ai licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento.
Il trattamento avanti stabilito cesserà qualora il lavoratore, con più periodi di malattia, raggiunga in complesso durante diciotto mesi consecutivi i limiti massimi rispettivamente previsti nei diversi casi contemplati.
La qualifica di intermedio (ex equiparato) agli effetti del presente articolo decorre dalla data di attribuzione delle mansioni che hanno dato diritto alla qualifica stessa e comunque non prima del 1 gennaio 1945 per le aziende dell'Italia settentrionale e del 1 aprile 1946 per le aziende del centro-sud.
L'anzianità di servizio - anche come operaio - per il periodo precedente alla data suddetta e considerata utile, agli effetti del presente articolo, nella misura del 50%.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-22-2