CCNL del 28 marzo 1958 Parte III›Parte TERZA
Art. 24
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
In vigore dal 22 dic 1960
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
a) per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:
1) mesi uno e mezzo per i lavoratori di prima categoria intermedi;
2) mesi uno per i lavoratori di seconda categoria intermedi;
b) per i lavoratori che hanno superato i cinque anni di servizio e fino ai dieci anni compiuti:
1) mesi due per i lavoratori di prima categoria intermedi;
2) mesi uno e mezzo per i lavoratori di seconda categoria intermedi;
c) per i lavoratori che hanno superato i dieci anni di servizio:
1) mesi due e mezzo per lavoratori di prima categoria intermedi;
2) mesi due per i lavoratori di seconda categoria intermedi.
La qualifica di intermedio (ex equiparato) agli effetti del presente articolo decorre dalla data di attribuzione delle mansioni che hanno dato diritto alla qualifica stessa, e comunque non prima del 1 gennaio 1945 per le aziende dell'Italia settentrionale e del 1 aprile 1946 per le aziende del centro-sud.
L'anzianità di servizio - anche come operaio - per il periodo precedente alla data suddetta è considerata utile, agli effetti del presente articolo, nella misura del 50%.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
L'azienda ha il diritto di ritenere su quanto sia da essa dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti della indennità di licenziamento.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto, sia allo inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso la azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dall'azienda in rapporto alle esigenze della stessa.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-24-2