CCNL del 28 marzo 1958 Parte IIIParte TERZA

Art. 17

TRASFERTE

In vigore dal 22 dic 1960
Al lavoratore in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Spetterà inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-17-2

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